Fiscalità

Riforma fiscale in materia di tartufo

Ecco quanto relativo alla riforma fiscale in materia di prodotti del sottobosco, nei quali rientra anche il tartufo, con la risoluzione N. 10/E dell’Agenzia delle Entrate del 13/02/2019 con le istruzioni per il versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF.

La legge di bilancio per il 2019 (legge 30 dicembre 2018 n° 145 i commi da 692 a 699) ha licenziato, tra le altre, una serie di nuove norme fiscali riguardanti il settore tartufo sia in termini di fiscalità diretta (IRPEF) che indiretta (IVA). In realtà le innovazioni riguardano tutti i prodotti del sottobosco e le piante officinali (cod. ATECO 02.30). Per semplicità nel prosieguo ci si riferirà solo al tartufo.

AI FINI DELL’IRPEF

Per i raccoglitori occasionali, muniti di titolo abilitante alla raccolta, è stata introdotta una imposta sostitutiva ai fini IRPEF che ammonta ad euro 100,00 ed è da versare entro il 16 di febbraio di ogni anno (prorogato quest’anno al 18 febbraio).

Si intende svolta in via occasionale, l’attività di raccolta del tartufo, se i corrispettivi percepiti non superano i 7.000,00 che non fanno cumulo con gli altri redditi percepiti. Se non si intende vendere (autoconsumo) i 100,00 non vanno versati.

In caso di mancato pagamento dell’imposta sostitutiva di euro 100,00 si è assoggettati, sempre in caso
di cessione a titolo oneroso, al regime della ritenuta a titolo d’imposta (23% sul corrispettivo pattuito
ridotto del 22%) con tutte le problematiche connesse che qui non si ripetono.

Da un punto di vista documentale è previsto che chi compra il tartufo debba emettere un documento
d’acquisto che contenga:

  • Data di cessione
  • Nome, cognome e codice fiscale del cedente
  • Natura e quantità del prodotto ceduto
  • Ammontare del corrispettivo pattuito
  • Codice ricevuta del versamento imposta sostitutiva
  • Il soggetto acquirente deve inviare i predetti documenti all’Agenzia insieme agli altri documenti di
  • acquisto (spesometro).
  • Data di cessione
  • Nome, cognome e codice fiscale del cedente
  • Natura e quantità del prodotto ceduto
  • Ammontare del corrispettivo pattuito
  • Codice ricevuta del versamento imposta sostitutiva
  • Il soggetto acquirente deve inviare i predetti documenti all’Agenzia insieme agli altri documenti di
    acquisto (spesometro).

AI FINI DELL’IVA

La manovra ha previsto anche l’abbassamento dell’aliquota del tartufo fresco che è scesa al 5% e del
tartufo congelato ed essiccato che ora è al 10%.
E’ stato introdotto un nuovo articolo nel DPR IVA, il 34bis, ove si prevede che i raccoglitori occasionali di prodotti del sottobosco (tartufo) con volume d’affari al disotto di 7.000 euro sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutte le incombenze burocratiche inclusa la dichiarazione IVA.
Il tartufo entra nella prima parte della Tabella A dei prodotti agricoli di cui al DPR 633/72 quindi, con
molta probabilità, entrerà tra i prodotti ad aliquota compensativa (questo interessa solo i coltivatori).
Infine, come norma residuale, è stata data la possibilità per coloro che ritraggono redditi da prodotti non rientranti nel codice ATECO 02.30, ma facenti parte della categoria del sottobosco, di usufruire del regime agevolato c.d. forfettario (non interessa i tartufai).

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Risoluzione n.10/E Agenzia delle entrate sul versamento di 1000 euro annuali

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